C'è una domanda che ogni imprenditore dovrebbe farsi prima di programmare un'assunzione agevolata nel 2026: la mia azienda ha, nella propria storia, un provvedimento definitivo che mi taglia fuori dagli sgravi?
Non è una domanda retorica. Il decreto del Ministero del Lavoro 22 giugno 2026, n. 78 (Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2026) ha riscritto l'elenco delle violazioni che precludono l'accesso ai benefici normativi e contributivi. Una sola violazione definitivamente accertata può bloccare l'intera agevolazione per un periodo che va da 3 a 24 mesi.
Vediamo cosa cambia davvero e, soprattutto, cosa conviene controllare adesso.
Il quadro normativo in due righe
La regola di fondo non è nuova: l'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi al possesso del DURC e al rispetto degli obblighi di legge e degli accordi collettivi. Il comma 1176 rinvia a un decreto ministeriale l'individuazione delle violazioni rilevanti.
Quel decreto esisteva già — era il DM 30 gennaio 2015. Nel frattempo però l'articolo 29, comma 1, lettera a), del D.L. 19/2024 (convertito dalla legge 56/2024, il cosiddetto "decreto PNRR") ha riformulato la norma primaria. Il DM 78/2026 è il provvedimento attuativo che aggiorna il catalogo e lo allinea alle novità degli ultimi dieci anni: patente a crediti nei cantieri, contrasto rafforzato al caporalato, nuova disciplina del lavoro sommerso.
Il punto chiave da tenere a mente: il decreto non introduce nuovi obblighi.
Le violazioni erano già illeciti prima. Quello che cambia è la conseguenza economica: adesso costano anche in termini di incentivi persi.
Il DURC non basta più (e non bastava nemmeno prima)
È l'equivoco più diffuso. Molte imprese ragionano così: "ho il DURC regolare, quindi accedo agli sgravi".
Non funziona così. Il DURC attesta la regolarità contributiva — che i contributi previdenziali e i premi INAIL siano stati versati. Le violazioni dell'Allegato A riguardano invece la conformità sostanziale alla normativa lavoristica e antinfortunistica.
Sono due piani diversi. Un'azienda può essere perfettamente in regola con i versamenti e comunque restare fuori dai benefici perché ha una sentenza definitiva per lesioni colpose gravi in cantiere. E viceversa.
La verifica va fatta su due binari, non su uno solo: regolarità contributiva da un lato, conformità lavoristica e antinfortunistica dall'altro.
Le violazioni ostative e le relative durate
L'Allegato A associa a ciascuna fattispecie un periodo di esclusione graduato in base alla gravità. Ecco il quadro completo.
- Norma violata Violazione Esclusione
- Art. 437 c.p. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni 24 mesi
- Art. 589, c. 2, c.p. Omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche 24 mesi
- Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato) 24 mesi
- Art. 590, c. 3, c.p. Lesioni personali colpose gravi o gravissime sul lavoro 18 mesi
- Artt. 55, 68, 87, 159, 165, 170, 178, 219, 262, 282 D.Lgs. 81/2008 Gravi violazioni penali su salute e sicurezza: omessa valutazione dei rischi e nomine, luoghi di lavoro, attrezzature, DPI, cantieri e PSC/POS, segnaletica, movimentazione manuale dei carichi, agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, atmosfere esplosive 12 mesi
- Art. 105, c. 1, lett. a) e b), D.P.R. 320/1956 Igiene e prevenzione nei lavori in sotterraneo 12 mesi
- Art. 22, c. 12, D.Lgs. 286/1998 Impiego di lavoratori stranieri privi di valido titolo di soggiorno 8 mesi
- Art. 3, commi 3-5, D.L. 12/2002 Maxisanzione per lavoro nero: rapporti instaurati senza comunicazione preventiva obbligatoria 6 mesi
- Art. 27, c. 11, D.Lgs. 81/2008 Attività in cantieri temporanei o mobili senza patente a crediti o con punteggio inferiore a 15 crediti 6 mesi
- Artt. 7 e 9 D.Lgs. 66/2003 Violazione del riposo giornaliero (11 ore consecutive) o settimanale (24 ore), se coinvolge almeno il 20% della manodopera regolarmente impiegata 3 mesi
— Clausola residuale: ogni altra violazione penale in materia di lavoro, legislazione sociale e sicurezza non espressamente elencata 3 mesi
Due osservazioni pratiche.
La prima riguarda la patente a crediti. Sei mesi di esclusione per aver operato in cantiere senza patente, o con un punteggio sceso sotto i 15 crediti, è una sanzione che si somma a quelle già previste dall'art. 27 del D.Lgs. 81/2008. Per un'impresa edile che vive di appalti e assunzioni stagionali, è un doppio colpo.
La seconda riguarda la clausola residuale. Formalmente vale "solo" 3 mesi, ma amplia in modo significativo il perimetro: qualunque illecito penale in materia di lavoro non tipizzato può diventare ostativo. È la parte del decreto che genererà, prevedibilmente, il maggior contenzioso interpretativo.
Attenzione: serve un accertamento definitivo
Questo è il passaggio che tranquillizza — parzialmente — chi ha una contestazione in corso.
L'effetto ostativo non scatta con il verbale ispettivo. Il decreto richiede un accertamento definitivo, cioè:
sentenze passate in giudicato, oppure
ordinanze-ingiunzione divenute definitive ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fino a quel momento la violazione non produce l'effetto preclusivo. Il che significa che la difesa nel merito — e la gestione dei termini di impugnazione — ha un valore economico che va ben oltre l'importo della sanzione contestata.
Quando la causa ostativa non opera affatto
Il decreto individua tre situazioni in cui l'effetto preclusivo non si produce:
Estinzione del procedimento penale per adempimento della prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 758/1994 — la procedura tipica delle contravvenzioni in materia di sicurezza: l'organo di vigilanza impartisce la prescrizione, il datore regolarizza, paga in misura ridotta e il reato si estingue;
Estinzione ai sensi del D.Lgs. 124/2004, per la diffida obbligatoria in materia di legislazione sociale;
Oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.
È un dettaglio tecnico con un impatto enorme. Regolarizzare tempestivamente in sede di prescrizione non è solo il modo per chiudere il procedimento penale: è il modo per non perdere gli incentivi. Chi sceglie di "resistere" per principio a una prescrizione dell'ispettorato, e poi perde in giudizio, si ritrova con la sanzione penale e con il blocco degli sgravi.
Quali agevolazioni sono a rischio
L'elenco è ampio, e nel 2026 il tema è particolarmente sensibile perché gli incentivi all'assunzione si sono moltiplicati. Il blocco riguarda in generale i benefici normativi e contributivi, tra cui:
- gli esoneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato (giovani, donne, stabilizzazioni);
- gli incentivi ZES e le misure territoriali;
- le riduzioni del premio INAIL per le imprese virtuose (oscillazione per prevenzione — modello OT23);
- i benefici normativi in senso stretto: deroghe, flessibilità contrattuali e istituti che la legge o la contrattazione riconoscono solo alle imprese in regola.
Va detto per completezza: il cumulo con le altre condizionalità rende il quadro ancora più stringente. Chi ha seguito il dibattito sul "salario giusto" e sul TEC sa che l'accesso ai bonus assunzioni 2026 richiede anche il riconoscimento di un trattamento non inferiore al TEC dei CCNL comparativamente più rappresentativi. Le due verifiche — conformità sanzionatoria (DM 78/2026) e adeguatezza retributiva (TEC) — vanno fatte entrambe, e in anticipo.
La checklist: cosa controllare adesso
Ecco cosa suggerisco alle aziende che seguiamo, in ordine di priorità.
Audit della storia sanzionatoria. Ricostruite i procedimenti penali e amministrativi in materia di lavoro e sicurezza degli ultimi anni. Non basta sapere che "c'era una cosa": serve capire se è divenuta definitiva, quando, e se rientra in una delle voci dell'Allegato
A. Attenzione ai casi in cui l'illecito è vecchio ma la definitività è recente.
Verifica separata di DURC e conformità. Due controlli, due esiti possibili. Non date per scontato che il primo copra il secondo.
Patente a crediti (se lavorate in cantiere). Controllate il punteggio attuale e la soglia dei 15 crediti. Se avete subìto decurtazioni, sapete già che rischiate anche sul fronte incentivi.
Regolarità dei lavoratori stranieri.
Un monitoraggio sistematico delle scadenze dei permessi di soggiorno, non un controllo una tantum all'assunzione. Vale soprattutto per edilizia, agricoltura, logistica, ristorazione e servizi.
Riposi giornalieri e settimanali. La soglia del 20% della manodopera rende questa violazione un rischio concreto per le aziende con turnazione, picchi stagionali o continuità di servizio. Un controllo periodico sulle timbrature costa molto meno di tre mesi di sgravi persi.
DVR, formazione, DPI, sorveglianza sanitaria. Le voci da 12 mesi dell'Allegato A sono, nella pratica, quelle più frequenti negli accertamenti ispettivi.
Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e tracciabilità della formazione sono la prima linea di difesa.
Filiera e appalti. Se lavorate con subappaltatori o fornitori di manodopera, il rischio non è solo reputazionale. Inserite nei contratti clausole di garanzia sulla conformità e prevedete verifiche periodiche.
Gestione consapevole delle prescrizioni. Quando arriva una prescrizione ex D.Lgs. 758/1994, valutate l'adempimento non solo alla luce del costo immediato, ma anche del valore degli incentivi che l'estinzione del reato vi permette di conservare.
In conclusione
Il DM 78/2026 va letto per quello che è: non un inasprimento delle regole, ma un aumento del prezzo del non rispettarle. La sicurezza sul lavoro e la regolarità dei rapporti smettono di essere un capitolo separato dal bilancio e diventano una variabile diretta del costo del lavoro.
Per un'impresa che programma assunzioni agevolate su un orizzonte di 24 mesi, scoprire a posteriori di essere fuori dai benefici significa vedere saltare la pianificazione economica di due esercizi. La verifica preventiva costa una frazione di quel rischio.
Lo Studio Berti affianca imprese e associati nella verifica della conformità lavoristica e antinfortunistica, nell'analisi delle agevolazioni contributive accessibili e nel calcolo del costo del lavoro. Per una valutazione sul tuo caso specifico, contattaci.
Questo articolo ha finalità informativa e non sostituisce una consulenza personalizzata. Per il testo integrale si rinvia al DM 22 giugno 2026, n. 78 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2026.